IL DECRETO «CURA ITALIA» INTRODUCE IL BENEFICIO DELLA CONVERSIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE IN CREDITO DI IMPOSTA
Il Decreto «Cura Italia» prevede, all’articolo 55, importanti misure in favore della cessione di crediti deteriorati. La Società che perfeziona la cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020 ha la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali e eccedenze ACE. I crediti di imposta così ottenuti possono essere portati in compensazione, ceduti ovvero richiesti a rimborso.
Obiettivi della misura
Ridurre il fabbisogno di liquidità delle società
Aumentare le disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria
Meccanica di fruizione della misura
La misura consente la «monetizzazione» delle imposte anticipate, trasformandole in credito di imposta
È subordinata alla cessione di crediti nei confronti di debitori inadempienti (oltre 90gg).
Le imposte convertibili sono considerabili per un ammontare massimo del 20% del valore nominale dei crediti ceduti (fino a 2Mld)
Natura delle DTA convertibili
Le componenti che generano DTA convertibili ai sensi del Decreto Cura Italia sono le seguenti:
Perdite fiscali ex articolo 84 del TUIR non ancora assorbite alla data di cessione.
Eccedenze ACE non ancora dedotte né fruite tramite crediti d’imposta alla data cessione.
Possono essere soggette a trasformazione anche le DTA non registrate a bilancio
Soggetti destinatari
Società di capitali e Istituti finanziari
Non è applicabile a enti in dissesto, a rischio di dissesto ovvero in stato di insolvenza.
Non applicabile a cessioni tra società legate da rapporti di controllo ex articolo 2359 c.c.
Fruizione del credito di imposta
Il credito di imposta è usufruibile a partire dalla data di efficacia della cessione
La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, così come riportato nel penultimo periodo del comma 1 del nuovo art. 44-bis del DL n. 34/2019
Canone annuo
Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi dell'IRAP
L’adesione alla misura è subordinata ad apposita opzione da esercitarsi mediante il versamento di un canone annuo. Il canone annuo, dell’1,5%, è da versare sulla differenza, se e solo se positiva e fino ad esaurimento di tale differenza (comunque non oltre il 31/12/2030), tra l’ammontare del credito di imposta derivante dalla conversione e le imposte da versare
Nella sostanza del Decreto, un’impresa che ha registrato delle perdite fiscali negli anni precedenti può convertire tali perdite residue in crediti di imposta con effetto immediato sulla liquidità
Vantaggi per l’impresa
- Le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE vengono trasformate in credito di imposta senza dover attendere il conseguimento dei redditi imponibili.
- Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, richiesto arimborso o ceduto a terzi e non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP
- Le perdite sui crediti derivanti dalla cessione restano componenti negative deducibili (ai sensi dell’ Art. 101, comma 5, del TUIR) e, in quanto tali, riducono il reddito imponibile dando origine aulteriori vantaggi fiscali.